Conosco la Costituzione. Sono orgogliosa del 30 in Diritto Costituzionale conseguito all’università e conservo ancora il libro del professor Carlo Cereti con cui ho preparato l’esame. Ma, per carità, lasciamo da parte gli slogan retorici del tipo “la Costituzione non si tocca” oppure “abbiamo la più bella Costituzione del mondo”! Definiamola semmai un’opera di alta ingegneria giuridica, fatta di pesi e contrappesi accuratamente studiati per assicurare all’impalcatura dell’ordinamento giuridico solidità ed equilibrio. Un monumento, la nostra Carta fondamentale, che, come tutte le opere dell’uomo, come gli edifici in cemento armato o i tanti “ponte Morandi” che dopo cinquant’anni hanno bisogno di restauri, necessita anch’essa di aggiustamenti che riparino le falle e la rendano adeguata ai tempi.
Gli stessi padri costituenti, del resto, avevano immaginato che col tempo si sarebbero resi opportuni cambiamenti e all’articolo 138 avevano previsto un iter, ponderato e prudente, per la revisione costituzionale.
Entrando nel merito della riforma Nordio, come giustamente rilevano i fautori del “no” al referendum, non si può certo affermare che essa risolva, con un colpo di bacchetta magica, tutti i problemi di malfunzionamento della giustizia e di inefficienza dell’apparato giudiziario. Il cambiamento proposto dal Governo con tutta probabilità non è condizione sufficiente per avere una giustizia che funzioni perfettamente, ma ne è comunque condizione necessaria.
La separazione fra le carriere dei magistrati inquirenti (i procuratori che esercitano l’accusa) e quelle dei magistrati giudicanti (a cui è affidato il giudizio), per cominciare, allineerebbe l’ordinamento italiano a quello dei paesi più evoluti, allontanando la prospettiva di commistioni e influenze inopportune o scorrette. Non solo, ma l’introduzione di un organismo terzo che accerti la responsabilità dei magistrati nel caso di errori e violazioni dei diritti del cittadino, dovrebbe avere l’effetto di disincentivare abusi e negligenze e, indirettamente di migliorare l’efficienza.
Fondamentali ai fini della separazione delle carriere sono poi lo sdoppiamento del Consiglio superiore della Magistratura in due consigli distinti, uno per i procuratori e uno per i giudici, e soprattutto il sorteggio dei rispettivi componenti. È questo uno dei punti cruciali della riforma, nella misura in cui si propone di smantellare il “mercato” degli incarichi e delle promozioni e di far venir meno lo strapotere delle correnti.
Alcune di queste, caratterizzate da una forte carica ideologica, su temi delicati si arrogano il potere di disapplicare nei tribunali leggi che pure sono state approvate dal Parlamento, contravvenendo così a uno dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, quello della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), dal momento che in democrazia spetta al Parlamento fare le leggi. Il motto latino dura lex, sed lex , piaccia o non piaccia, dovrebbe valere anche per il giudice, non solo per il cittadino.
Non voglio credere che in una parte, molto minoritaria ma “militante”, della magistratura si stia delineando un disegno eversivo, ma certamente un magistrato che si rifiuta di applicare la legge e pretende di riscriverla, si colloca in una prospettiva a dir poco inquietante.
E.P.
